Segnalazioni, documenti e confronti istituzionali per la corretta applicazione del D.M. 37/2008
D.M. 37/2008 – La documentazione degli impianti nelle S.C.Ag. e nelle compravendite immobiliari
Questa pagina raccoglie una delle attività di sensibilizzazione che sto portando avanti nei confronti di amministrazioni pubbliche, ordini e collegi professionali, notai e altri soggetti che, a vario titolo, entrano in contatto con la documentazione relativa agli impianti degli edifici.
Il tema è semplice, ma a mio avviso merita maggiore attenzione: la Dichiarazione di Conformità non dovrebbe essere considerata separatamente dalla documentazione tecnica che la normativa prescrive debba accompagnarla.
La questione che ho posto non riguarda la richiesta agli uffici amministrativi di verificare i calcoli elettrici o di sostituirsi al progettista, al responsabile tecnico o all’impresa installatrice.
Riguarda una cosa molto più elementare: verificare che i documenti prescritti esistano, siano completi e siano riferibili all’impianto e all’edificio interessati.
1. La prima iniziativa: la verifica della documentazione delle DICO
La prima fase della mia attività è stata rivolta a sensibilizzare amministrazioni comunali, uffici tecnici, professionisti e organismi interessati sulla necessità di prestare attenzione alla documentazione che accompagna le Dichiarazioni di Conformità previste dal D.M. 37/2008.
In particolare, ho posto l’attenzione sulla frequente presenza di fascicoli costituiti dalla sola DICO, eventualmente accompagnata da documentazione amministrativa, ma privi degli elaborati tecnici che la normativa richiede.
Il punto centrale della segnalazione è stato quello di distinguere nettamente:
la verifica tecnica del contenuto di un progetto
dalla
verifica documentale dell’esistenza del progetto prescritto dalla normativa.
Non ho mai sostenuto che un ufficio amministrativo debba verificare il dimensionamento di un impianto, rifare i calcoli del progettista o stabilire se una soluzione tecnica sia corretta.
La verifica che ho proposto è molto più semplice:
- il progetto previsto dalla normativa esiste?
- è riferito a quello specifico impianto?
- è riferito a quello specifico edificio?
- la documentazione rappresenta effettivamente l’opera realizzata?
- in presenza di varianti, la documentazione è stata aggiornata?
Si tratta di una distinzione che considero fondamentale.
2. Il problema del progetto negli impianti “sotto soglia”
Una delle questioni sulle quali ho concentrato maggiormente l’attenzione riguarda l’interpretazione dell’art. 5 del D.M. 37/2008.
A mio avviso, la distinzione prevista dalla norma non deve essere interpretata come se, al di sotto delle soglie previste, il progetto venisse meno.
La differenza riguarda principalmente chi è chiamato a redigerlo e quale sia il livello di elaborazione richiesto.
Nei casi previsti dall’art. 5, comma 2, il progetto è redatto dal professionista abilitato.
Negli altri casi, il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, secondo le modalità previste dalla normativa.
Il problema che ho riscontrato nella pratica è che, in numerosi fascicoli, la documentazione relativa agli impianti viene invece ridotta alla sola Dichiarazione di Conformità compilata, talvolta accompagnata dalla visura dell’impresa, senza che sia individuabile il relativo progetto o elaborato progettuale.
Ed è proprio su questo punto che ho chiesto agli enti di interrogarsi.
Non sto chiedendo di verificare se il progetto sia tecnicamente corretto.
Sto chiedendo di verificare che il progetto prescritto dalla legge sia effettivamente presente.
3. La seconda iniziativa: le prime agibilità delle nuove costruzioni
Successivamente ho concentrato l’attenzione su un problema ancora più specifico: le Segnalazioni Certificate di Agibilità relative a nuove costruzioni.
La questione assume particolare rilievo quando la S.C.Ag. costituisce il presupposto amministrativo per l’utilizzo e la successiva circolazione di un edificio appena realizzato.
In questi casi ho segnalato la necessità di verificare con attenzione la documentazione impiantistica sulla quale il professionista asseverante fonda la propria attestazione.
La domanda che ho posto è molto concreta:
se una S.C.Ag. relativa a una nuova costruzione richiama una Dichiarazione di Conformità, ma nel fascicolo non risulta individuabile il progetto previsto dal D.M. 37/2008, quale documentazione sta effettivamente attestando il professionista?
Anche in questo caso non si tratta di chiedere al Comune di controllare l’impianto elettrico.
Il controllo tecnico rimane di competenza dei soggetti professionalmente incaricati.
Il punto è precedente: la documentazione che dovrebbe costituire il presupposto dell’attestazione deve esistere ed essere individuabile.
4. Le segnalazioni a Ordini, Collegi, Notai e altri soggetti
Per portare la questione al di fuori del singolo procedimento amministrativo ho trasmesso comunicazioni a numerosi soggetti istituzionali e professionali.
L’obiettivo non è stato quello di attribuire responsabilità generalizzate a una categoria professionale.
Al contrario, ho cercato di richiamare ciascun soggetto alle proprie specifiche competenze:
- agli uffici pubblici, il tema della completezza documentale nei procedimenti nei quali tale verifica rientra nelle rispettive competenze;
- ai professionisti asseveranti, la responsabilità delle attestazioni da essi sottoscritte;
- alle imprese installatrici e ai responsabili tecnici, la corretta formazione della documentazione prevista dal D.M. 37/2008;
- ai progettisti, il rispetto degli obblighi progettuali applicabili;
- ai professionisti che intervengono nelle compravendite immobiliari, la necessità di prestare attenzione alla documentazione disponibile.
La campagna di sensibilizzazione ha comportato l’invio di migliaia di comunicazioni istituzionali.
Il riscontro ricevuto è stato molto più contenuto rispetto al numero delle comunicazioni, ma alcune amministrazioni ed enti hanno risposto, consentendo di aprire un confronto concreto sulla questione.
5. Un esempio concreto: la risposta del Comune di Nichelino
Tra i riscontri ricevuti vi è quello del Comune di Nichelino, che ha precisato la propria posizione distinguendo tra il semplice deposito delle DICO e l’istruttoria delle Segnalazioni Certificate di Agibilità.
L’Amministrazione ha evidenziato che, per quanto riguarda le DICO, il Comune si considera destinatario dell’obbligo di deposito e conservazione, mentre nella S.C.Ag. la responsabilità delle attestazioni e della documentazione prodotta ricade sul professionista asseverante.
È una posizione che ritengo utile pubblicare perché consente di rendere trasparente il confronto.
La mia successiva risposta non ha contestato la necessità di rispettare la distinzione delle competenze.
Ho invece precisato che la questione da me sollevata non riguarda la verifica tecnica dell’impianto, ma l’esistenza e la riferibilità della documentazione progettuale prescritta dal D.M. 37/2008.
La domanda posta al Comune è quindi rimasta molto circoscritta:
Se una S.C.Ag. relativa a una nuova costruzione contiene una DICO, ma non risulta individuabile il progetto prescritto dal D.M. 37/2008, è sufficiente il solo modello della DICO oppure deve essere individuabile anche il relativo progetto/elaborato tecnico?
È questo, in definitiva, il punto sul quale ritengo sia necessario continuare il confronto.
6. Perché considero importante la richiesta di integrazione
A mio avviso, la richiesta di integrazione della documentazione mancante non dovrebbe essere vista soltanto come un adempimento burocratico.
Può avere una funzione molto più importante: la responsabilizzazione preventiva di tutti i soggetti coinvolti.
Se chi redige una DICO, un progetto o una S.C.Ag. sa che la documentazione verrà verificata almeno sotto il profilo della sua presenza, completezza e riferibilità, è ragionevole attendersi una maggiore attenzione nella formazione del fascicolo.
Questo non significa trasformare l’ufficio amministrativo in un organo di controllo tecnico.
Significa semplicemente evitare che una documentazione incompleta possa passare da un soggetto all’altro fino a diventare il presupposto di ulteriori atti amministrativi o negoziali.
La verifica documentale non sostituisce la verifica tecnica.
Le due cose hanno funzioni diverse e devono rimanere distinte.
7. La mia posizione
La mia iniziativa nasce da una convinzione molto semplice:
se una norma prescrive un documento, quel documento deve esistere.
Non ritengo corretto confondere il controllo dell’esistenza di un documento con il controllo del suo contenuto tecnico.
Il primo può essere effettuato verificando semplicemente che l’elaborato sia presente, sottoscritto quando necessario, riferibile all’intervento e coerente con la documentazione prodotta.
Il secondo richiede invece le competenze specifiche del professionista o del soggetto cui la legge attribuisce la responsabilità tecnica.
Sono due piani diversi.
Il mio obiettivo è contribuire affinché questa distinzione venga compresa e affinché la documentazione prevista dal D.M. 37/2008 non rimanga una previsione normativa soltanto sulla carta.
Documenti e approfondimenti
In questa pagina saranno raccolti progressivamente:
- le principali comunicazioni trasmesse agli enti;
- i riscontri ricevuti dalle amministrazioni;
- le risposte e gli approfondimenti successivi;
- la documentazione informativa predisposta sul D.M. 37/2008;
- eventuali ulteriori pronunce o chiarimenti istituzionali rilevanti.
Guida pratica alla documentazione D.M. 37/2008
[Scarica la breve guida tecnica in PDF]
L’iniziativa ha finalità esclusivamente informative e di sensibilizzazione professionale.
Le responsabilità relative alla progettazione, all’esecuzione degli impianti, alla redazione delle Dichiarazioni di Conformità e alle attestazioni professionali rimangono in capo ai soggetti cui la normativa le attribuisce.
